INTRODUZIONE


L'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni impone l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti
al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis D.lgs 152/2006).

Il modello di registro di carico e scarico è stato approvato dal D.M. 1 aprile 1998 n. 148.

Il registro, prima del suo utilizzo, va vidimato in ogni sua pagina dalla CCIAA di competenza.

I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici possono utilizzare carta di formato A4 regolarmente vidimata sempre dalla CCIAA di competenza.

Nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un proprio registro di carico e scarico.

Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione dei rifiuti relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti ivi annotati.

L'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni dispone che "durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione".

Il modello uniforme di formulario è stato approvato dal D.M. 1 aprile 1998 n. 145.

Nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo a ricalco da utilizzare deve essere predisposto dalle tipografie autorizzate di cui all'articolo 4, comma 1, del D.M. 145/98 e deve essere sostanzialmente conforme al modello previsto dagli allegati A e B al D.M. 145/98

ACQUISTO E VIDIMAZIONE DEI FORMULARI

Il D.M. 145/1998 ha definito il modello del formulario e le relative modalità di gestione,

il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte dell'Ufficio del Registro o delle Camere di commercio.

La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA - acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi.

La numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della CCIAA può essere effettuata solo qualora risultino già compilate le voci: "Ditta ..... Residenza ..... Codice fiscale ..... Formulario dal N. ... al N. ..." indicate nel frontespizio del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo. La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio ....." può invece essere compilata anche successivamente ma comunque sempre prima dell'emissione del formulario.

Tenuto conto che il formulario si compone di quattro esemplari a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi purché risulti visibile anche sugli altri tre.

I formulari devono essere predisposti esclusivamente dalle tipografie autorizzate dal Ministero dell' Economia: i dati identificativi della tipografia e gli estremi della sua autorizzazione devono essere indicati su ciascun formulario.

Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.


FORMULARI

All'art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/98 è previsto che il formulario di identificazione deve essere emesso, cioè "staccato" dal bollettario:

Anche se il produttore non compila materialmente il formulario, egli lo firma assumendosene la responsabilità, poiché è sempre il produttore o il detentore dei rifiuti il primo responsabile in ordine allo smaltimento o recupero dei rifiuti che ha prodotto o che detiene.

Gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla suddetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore/detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al produttore/detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 3 anni, assieme al registro di carico e scarico su cui sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto.

Una volta stampato il formulario, si ricorda che va firmato oltre che dal produttore/detentore anche dalla persona che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità.

Si ricorda infine che dalla quarta copia del formulario che viene restituita obbligatoriamente al produttore/detentore si devono leggere le indicazioni del destinatario (oltre che nella copia di pertinenza del destinatario stesso) su accettazione dei rifiuti, quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma (nonché eventualmente anche il timbro).

 


RAPPORTO TRA REGISTRO DI CARICO E SCARICO E FORMULARI

Il sistema registro/formulari rappresenta un sistema integrato che garantisce, tramite riferimenti incrociati tra questi documenti, il controllo sulle attività di trasporto e movimentazione dei rifiuti. La comunicazione rifiuti rappresenta il "consuntivo annuale" delle annotazioni riportate sul registro e sui formulari. Per tale ragione deve essere compilata in coerenza con quanto riportato in tali documenti.

Registro di carico e scarico: per individuare i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico l'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 richiama l'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto che a sua volta individua parte dei soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione rifiuti. Quindi i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico non coincidono esattamente con quelli tenuti alla presentazione della comunicazione rifiuti. Ad esempio sono soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione rifiuti, ma non alla tenuta dei registri di carico e scarico i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, limitatamente alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Deve inoltre essere considerato che il D.P.C.M. 24/12/2002 precisa che "le dichiarazioni relative alle quantità, alle tipologie ed all'identità dei soggetti che conferiscono i rifiuti speciali pericolosi al servizio pubblico sono effettuate dal gestore di quest'ultimo". In riferimento a tale disposto si ritiene che un soggetto produttore di rifiuti speciali pericolosi che conferisce tali rifiuti al servizio pubblico, qualora risulti tra i soggetti individuati all'articolo 190, comma, 1, del D.Lgs. 152/2006, sia egualmente tenuto ad osservare l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche se, in base al suddetto disposto, non deve presentare la comunicazione rifiuti, limitatamente ai rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Formulario per il trasporto: l'obbligo del formulario riguarda, con alcune eccezioni, tutti i trasporti di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, coinvolgendo i produttori/detentori, i trasportatori ed i destinatari dei rifiuti oggetto del trasporto. L'obbligo della compilazione dei formulari ricade anche su soggetti esclusi dalla presentazione della comunicazione rifiuti e dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Si tratta quindi di un obbligo "trasversale" alle varie attività coinvolte nella gestione dei rifiuti, dal quale risultano esclusi solo i seguenti trasporti:


INTEGRAZIONE REGISTRI FORMULARI

Il D.M. n. 145/98 prevede all'art. 4, comma 3, che:

La circolare 04/08/1998, n. GAB/DEC/812/98 specifica come deve essere realizzata dal mittente (produttore), dal trasportatore (vettore) e dal gestore (destinatario) la corrispondenza tra i singoli registri ed i formulari:

  1. annotare sul proprio registro, al momento della registrazione del movimento di "scarico", per il mittente; di "carico", per il destinatario; di "carico" e "scarico", per l'eventuale trasportatore terzo, il numero identificativo del formulario;

  2. riportare nell'apposito spazio della sola copia del formulario che rimane in loro possesso, il numero progressivo della registrazione eseguita sui propri registri.

I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono compilare (e stampare, nel caso di tenuta su supporto informatico) il registro rifiuti con le seguenti cadenze:

produttori Entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso
soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto Entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto
Soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento (recuperatori e smaltitori) Entro due giorni lavorativi dalla presa in carico

Qualora il registro di carico e scarico venga tenuto per mezzo di strumenti informatici anche le stampe delle annotazioni sul registro devono essere effettuate, per le diverse categorie di operatori, secondo le suddette scadenze. Il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà essere compilato in ogni sua parte: l'unica eccezione è quella relativa al numero progressivo dell'annotazione di ogni operazione sul registro.

A seguito dell'annotazione il produttore ottiene il numero di registro  da annotare sul formulario da parte del produttore/detentore: poiché questa annotazione avviene nel rispetto dei tempi sopra indicati  ne consegue che il formulario possa essere privo del numero di registro durante il trasporto.


CONSERVAZIONE

I registri devono essere tenuti presso l'impianto di produzione o gestione del rifiuto e presso la sede del trasportatore e devono essere conservati almeno per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni, dalla data della loro emissione.

Poiché  i formulari, costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico di norma devono essere conservati solo per tre anni, ma per tutto il tempo per il quale è prescritta la conservazione dei registri che integrano.

Il formulario deve essere conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico.


RESPONSABILITA'

La corretta gestione del formulario è inoltre collegata all'esclusione di responsabilità del detentore dei rifiuti relativamente al loro successivo recupero o smaltimento (D.Lgs. 152/2006, articolo 188, comma 3). Infatti la responsabilità del detentore relativa ad attività successive al conferimento di rifiuti a terzi cessa in caso di:


SANZIONI

Gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario  sono sanzionati all'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006

La tabella seguente illustra le infrazioni e le relative sanzioni. 

INFRAZIONE

SANZIONE

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00
mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.000,00 a Euro 93.000,00

indicazioni riportate sul registro di carico e scarico formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti consentono di ricostruire le informazioni dovute sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00
mancata conservazione dei registri di carico e scarico sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00

TRASPORTO

trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600,00 a 9.300,00 e, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, pena di cui all'art. 483 del codice penale relativo alla "Falsità ideologica commessa dal privato in un atto pubblico", punito con la reclusione fino a due anni

 


CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

 

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando le definizioni e le esclusioni.

La classificazione dei rifiuti pericolosi si basa:

Dal 1 giugno 2015 il rifiuto viene classificato pericoloso secondo i criteri stabiliti dalle nuove disposizioni comunitarie: Decisione 2014/955/UE e Regolamento UE 1357 (da HP1 a HP15).


RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme vigenti che disciplinano la materia sono: